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2014/0910 IT Art. 31 cercato: 'redige' . Output generated live by software developed by IusOnDemand srl


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Articolo 31

Pubblicazione di un elenco di dispositivi per la creazione di una firma_elettronica qualificata certificati

1.   Gli Stati membri notificano alla Commissione, senza indugio e in ogni caso non oltre un mese dopo la conclusione della certificazione, informazioni sui dispositivi per la creazione di una firma_elettronica qualificata certificati dagli organismi di cui all’articolo 30, paragrafo 1. Essi notificano inoltre alla Commissione, senza indugio e in ogni caso non oltre un mese dopo la cancellazione della certificazione, informazioni sui dispositivi per la creazione di una firma_elettronica che non sono più certificati.

2.   Sulla base delle informazioni pervenutele, la Commissione redige, pubblica e mantiene un elenco di dispositivi per la creazione di una firma_elettronica qualificata certificati.

3.   La Commissione può, mediante atti di esecuzione, definire i formati e le procedure applicabili ai fini del paragrafo 1. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d’esame di cui all’articolo 48, paragrafo 2.

Articolo 31

Pubblicazione di un elenco di dispositivi per la creazione di una firma_elettronica qualificata certificati

1.   Gli Stati membri notificano alla Commissione, senza indugio e in ogni caso non oltre un mese dopo la conclusione della certificazione, informazioni sui dispositivi per la creazione di una firma_elettronica qualificata certificati dagli organismi di cui all’articolo 30, paragrafo 1. Essi notificano inoltre alla Commissione, senza indugio e in ogni caso non oltre un mese dopo la cancellazione della certificazione, informazioni sui dispositivi per la creazione di una firma_elettronica che non sono più certificati.

2.   Sulla base delle informazioni pervenutele, la Commissione redige, pubblica e mantiene un elenco di dispositivi per la creazione di una firma_elettronica qualificata certificati.

3.   La Commissione può, mediante atti di esecuzione, definire i formati e le procedure applicabili ai fini del paragrafo 1. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d’esame di cui all’articolo 48, paragrafo 2.


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